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De-Putinizziamo l’Italia: sganciamoci dal gas russo e sblocchiamo le rinnovabili

Putin sta finanziando la sua guerra grazie al gas che vende a noi europei.

Di fronte al genocidio degli ucraini, non possiamo più restare a guardare.
E’ ora di deputinizzare l’Italia.

Per questo, +Europa ha deciso di lanciare una campagna che punta proprio dall'affrancamento dal gas e dal petrolio russo, a cominciare dallo sblocco dei progetti per le energie rinnovabili, oggi bloccati dalla burocrazia e dall’inerzia amministrativa a vari livelli.

Soltanto dal 2018 ad oggi, a fronte di più di 24.000 MW di progetti eolici presentati, ne sono stati autorizzati solo 583 MW. 

E di quasi 37.000 MW di progetti fotovoltaici, ne sono stati autorizzati solo 3.566. 

I procedimenti sono talmente lunghi che l'80% dei progetti autorizzati non può essere costruito perché ormai tecnologicamente obsoleto e per questi deve essere chiesta una variante autorizzativa. 

Se fossero autorizzati  60 GW di rinnovabili (che sono solo 1/3 delle domande presentate) l'Italia risparmierebbe il 20% delle importazioni di gas (15 mld metri cubi) attiverebbe  85 miliardi di euro di investimenti privati e creerebbe 80.000 nuovi posti di lavoro (Dati: Elettricita Futura).

Occorre “sbloccare” in fretta le centinaia di progetti eolici e fotovoltaici incagliati nelle Regioni che aspettano da anni di essere autorizzati.

Gli operatori del settore delle rinnovabili sono pronti, in pochi mesi, a raddoppiare la produzione di energia pulita e indipendente per rendere l’Italia più sostenibile, più libera e più sicura.

Occorre però un immediato cambio di passo con un pacchetto di riforme che miri:

1. a rendere davvero efficace il burden sharing con la previsione dell’intervento dello Stato in via sostituiva nelle procedure autorizzative o con la nomina di commissari straordinari nelle Regioni inadempienti;

2. a rimuovere i poteri di veto tutt’ora esistenti

3. a prorogare automaticamente la durata delle autorizzazioni scadute.

 

Oltre a questo, per una riforma più incisiva e di lungo periodo, è necessario avviare un ripensamento del titolo V della Costituzione e considerare la restituzione al livello statale delle competenze esclusive in materia energetica, necessaria per riconoscere la giusta centralità all’interesse strategico del raggiungimento dell’autonomia e della sicurezza energetiche dell’Italia e dell’Europa, integrate nelle strategie geopolitiche.

Clicca qui per firmare la nostra proposta.

 

Leggi la proposta integrale

Premessa

Il modello di allocazione delle competenze tracciato ormai 20 anni fa dal D.Lgls. 387/03 (nella fase iniziale dello sforzo eurounitario di promozione delle FER) si è rivelato inefficiente e ha sostanzialmente fallito. Le recenti aste hanno registrato l’insufficienza di progetti autorizzati, con ogni conseguenza anche in termini tariffari.

Il report conclusivo della indagine “R.E.GIONS” condotta da E.LeMens e Public Affairs Advisor (17 marzo 2022) mostra a) l’esistenza in iter autorizzativo di un numero di progetti pari almeno al triplo del necessario; b) l’esiguità dei progetti presentati che giungono alla fine del procedimento autorizzativo c) l’enorme quantità di progetti che, a distanza di anni dalla presentazione, non sono neppure giunti alla fine del percorso di valutazione ambientale d) la sistematica opposizione a tutte le iniziative da parte delle Sovrintendenze e) le significative opposizioni esplicite anche da parte delle Regioni, peraltro responsabili dei ritardi autorizzativi.

Le Regioni continuano ad adottare diversificate discipline ostative e limitative e le Sovrintendenze propongono e approvano vincoli paesaggistici sempre più ampi (talvolta abnormi), esplicitamente finalizzati ad impedire la localizzazione di impianti.

In questo quadro di inefficienza e ostilità, si innesta la situazione bellica, con le note conseguenze energetiche, che hanno fatto divenire di assoluta attualità e primazia l’interesse strategico e geopolitico al raggiungimento della autonomia e sicurezza energetica dell’Italia e dell’Europa, integrata nelle strategie di politica estera.

L’odierno assetto di allocazione delle competenze e di bilanciamento dei poteri è certamente inadeguato a raggiugere il risultato di raddoppiare o triplicare in pochi mesi la potenza delle autorizzazioni di impianti FER (Elettricità Futura alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera ha affermato che il comparto produttivo è pronto a vedersi autorizzati 60 GW di rinnovabili entro giugno 2022, e a realizzarne 20 GW all’anno, per tre anni).

Anche il recentissimo DL 7 del 2022 ha confermato l'impostazione con cui il D.Lgsl. 199 del 2001 ha previsto una nuova ripartizione della potenza da installare tra le Regioni e sistemi di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi ma, purtroppo, invece di collegare il burden sharing al rilascio delle autorizzazioni, lo ha collegato a una pianificazione delle c.d. aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti.

Siamo  molto critici nei confronti di questa previsione che procrastina di un anno (6 mesi per la approvazione dei criteri da parte dello Stato + 6 mesi per la approvazione dei piani da parte delle Regioni) il necessario esercizio del potere sostitutivo dello Stato: nonostante il formale divieto, le moratorie saranno poste in essere de facto dalle Regioni, con la prosecuzione della politica ostruzionistica dell’inerzia. Inoltre il potere sostitutivo dello Stato sarà di lungo e difficile esercizio e non risolutivo. Occorre che lo Stato (come sta timidamente accadendo con la devoluzione al Consiglio dei Ministri di alcuni progetti) si sostituisca alle Regioni nel rilascio delle autorizzazioni, non nella redazione di piani.

 

Riforme di carattere generale sul procedimento autorizzativo

  • Revisione del titolo V della Costituzione e restituzione al livello statale delle competenze esclusive in materia energetica (obiettivo a medio-lungo termine, a causa del percorso approvativo costituzionale aggravato);
  • Rafforzamento dell’efficacia e della cogenza del burden sharing: ciascuna Ragione entro termini perentori, deve autorizzare le soglie quantitative di potenza assegnatele per ciascuna fonte; previsione di monitoraggi periodici e all’inutile spirare dei termini lo Stato  a) interviene nelle procedure autorizzative in via sostitutiva oppure nomina un commissario straordinario e b) opera decurtazioni, a titolo di sanzione, dai trasferimenti di risorse economiche previsti a favore della Regione inadempiente;
  • Limitazione solo all’off shore la recente disciplina della approvazione delle aree idonee e non idonee e previsione della loro approvazione con atto amministrativo (e non con legge regionale);
  • Unificazione delle procedure di VIA, PAU, PAUR, AU e rilascio di concessione idroelettrica, in un unico modulo procedimentale – da svolgersi a livello nazionale o regionale secondo la soglia di potenza - cui partecipino contestualmente tutte le amministrazioni coinvolte nel corso di due sole sessioni;
  • Eliminazione della vincolatività per tutti i pareri qualunque sia il contesto territoriale, la pianificazione e la vincolistica di riferimento, con facoltà per il responsabile del procedimento di dotarsi di contributi istruttori anche esterni alla conferenza di servizi (in sostituzione o in mancanza del contributo della Amministrazione titolare dell’interesse settoriale) e dovere di assumere la decisione finale sulla base delle opinioni prevalenti;
  • Semplificazione e razionalizzazione del modulo della conferenza di servizi mediante il divieto di acquisizione di pareri scritti dei soggetti convocati, confezionati al di fuori della conferenza, e riserva esclusiva dei momenti valutativi al confronto orale tra i partecipanti, con abolizione di qualunque gerarchia (la specializzazione dei partecipanti deve operare in sede di apporto istruttorio, ma non in sede di valutazione e comparazione degli interessi);
  • Introduzione di criteri di valutazione dei progetti, sia nazionali che regionali, improntati a) alla valorizzazione del superiore interesse nazionale strategico all’incremento della produzione da FER e b) all’aprioristica conformità dei progetti che non ricadono direttamente in aree vincolate (e con opere di connessione anche prevalentemente interrate);
  • Fissazione della decorrenza dei termini di validità della VIA e di inizio dei lavori dell’AU alla data di pubblicazione dell’esito della prima sessione per l’assegnazione degli incentivi successiva al rilascio dell’AU
  • Previsione della proroga ex lege dei termini di durata delle AU e delle VIA scadute su richiesta dei titolari;
  • Riduzione della soglia al di sopra della quale i progetti FER transitano dalla competenza regionale a quella nazionale (per es. 10 MW eolico, 3 MW fotovoltaico e 5 MW idroelettrico) e integrazione del criterio della potenza dell’impianto con altre caratteristiche tecniche (numero delle torri eoliche, estensione della superficie radiante dell’impianto FTV, etc.)
  • Abrogazione della disciplina del “concerto” con il MiCu in tutti i procedimenti autorizzativi e ambientali in materia energetica oppure in relazione ai progetti localizzati in aree non vincolate;
  • Introduzione di una soglia temporale entro la quale i titolari dei progetti sottoposti a procedure autorizzative devono dichiarare, a pena di decadenza, la persistenza dell’interesse alla coltivazione dell’iniziativa (in modo da “sbloccare” molta potenza inutilmente “prenotata” presso i gestori della rete e rendere attendibili i dati sulle domande di autorizzazione);
  • Finché resterà vigente il regime della individuazione della aree idonee e non idonee, favorire il regime del revamping anche per gli impianti realizzati in aree nel frattempo divenute inidonee.

 

Misure particolari

  • Declaratoria di nullità ex lege di qualunque convenzione con enti pubblici non conforme alle Linee guida del 20 settembre 2010, comprese le convenzioni parzialmente salvate dall’art. 1, comma 953 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che debbono cessare di produrre effetti dall’entrata in vigore delle Linee guida;
  • Reindirizzamento delle misure compensative dai Comuni alle Soprintendenze per lo sviluppo di progetti di studio, tutela e valorizzazione dei siti e dei beni (ad es. conservazione e sviluppo di siti archeologici esistenti o realizzazione di nuovi scavi; tutela di beni paesaggistici);
  • Estensione dell’ambito di applicabilità di DILA e PAS e analoghi regimi di semplificazione per gli interventi su impianti esistenti anche di integrale ricostruzione e per la modifica di progetti già autorizzati;
  • Riduzione del rapporto 10 / 90 fra superficie agricola aziendale e impianti fotovoltaici ed estensione della deroga al divieto di incentivazione agli impianti agro-fotovoltaici collocati in contesti agricoli votati alla produzione DOP-DOC-IGP e nei parchi agricoli;
  • Messa a disposizione degli Uffici Energia regionali, da parte del MITE, di software e consulenti esterni, previsione di investimenti nella formazione dei pubblici funzionari che si occupano dei procedimenti autorizzativi FER e di erogazione degli incentivi (GSE) e in campagne di comunicazione per lo sviluppo della cultura delle rinnovabili e del risparmio energetico;
  • Dimezzamento dei termini a disposizione dei gestori della rete per dare seguito alle istanze di STMG, STMD e loro modifica;
  • Esclusione dei tratturi asfaltati dal regime di tutela ex dm 15.6.1976, 20.3.1980 e 22.12.1983 ed esclusione dalla sottoposizione ad autorizzazione paesaggistica per i cavidotti interrati realizzati in TOC che interferiscono con aree vincolate;
  • Divieto di applicazione di maggiorazioni tariffarie per l’uso di beni pubblici da parte di impianti FER;
  • Ripristino della natura di pubblica utilità dei parchi fotovoltaici e degli impianti a biomasse, biogas e biometano.

 

Riforme in materia di contenzioso e di inerzia della PA

  • Assoggettamento del contenzioso in materia di impianti FER al rito abbreviato ex art 119 del CPA
  • Introduzione di un regime speciale per il riconoscimento indennizzo da mero ritardo nei procedimenti autorizzativi in materia di FER e rimodulazione dell’indennizzo (ex art. 28, comma 1, del D.L. n. 69/2013) secondo una formula che tenga conto dei costi effettivamente sostenuti dal proponente ai fini della coltivazione dell’istanza, se resi noti per tempo al funzionario responsabile e opportunamente documentati;
  • Trasmissione alla Corte dei Conti dei provvedimenti (amministrativi e giurisdizionali) che riconoscono l’indennizzo da mero ritardo e previsione di ripercussioni dirette sul trattamento economico dei funzionari responsabili.

 

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  • Pasquale Di Pace
    published this page in News 2022-04-05 13:16:29 +0200