Regolamento Assemblea
Art. 1 – Costituzione e Presidenza
1.1. Alle riunioni dell’Assemblea partecipano, a condizione di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione, i componenti eletti dal Congresso con diritto di voto e di parola, nonché, con solo diritto di parola, i componenti della Direzione e della segreteria, i parlamentari italiani ed europei e i consiglieri regionali che non facciano parte dell’Assemblea, nonché i membri dei collegi di garanzia e dei revisori, i segretari regionali e delle ripartizioni elettorali estere, i portavoce regionali.
1.2. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione a prescindere dal numero dei partecipanti e delibera, quando non diversamente disposto, a maggioranza dei voti espressi. Ciascun membro dell’Assemblea ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe.
1.3. La Presidenza dell’Assemblea è composta dal Presidente e dai due Vicepresidenti. Il Presidente, sentiti i Vicepresidenti, nomina un segretario e, se necessari, due o più scrutatori.
1.4. Il Presidente dell’Assemblea convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento, o di cessazione dalla carica, subentra nelle sue funzioni il Vicepresidente vicario fino all’elezione del nuovo Presidente dell’Assemblea nella prima Assemblea successiva alla cessazione della carica.
1.5. Nella prima seduta dell’Assemblea successiva al Congresso, l’Assemblea è convocata e aperta dal Presidente di +Europa o, in sua assenza, dal componente più anziano di età, che propone un ordine del giorno e un ordine dei lavori al cui primo punto c’è l’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti.
1.6. I componenti dell’Assemblea hanno diritto di partecipare ai lavori e alle votazioni a scrutinio palese e segreto anche da remoto, quando lo comunichino entro il termine indicato nella convocazione e comunque con congruo anticipo prima dell’inizio della riunione.
1.7. L’Assemblea è dotata di una mailing list, amministrata e aggiornata dalla Presidenza o da persone dello staff di +Europa incaricate dalla Presidenza, e può dotarsi di ulteriori strumenti di comunicazione diretta tra i suoi componenti ove inviare tutti i documenti: mozioni, emendamenti, ordini del giorno ecc, al fine di renderli tempestivamente conoscibili e fruibili dai componenti dell’Assemblea.
1.8. I componenti dell’Assemblea devono comunicare le dimissioni in forma scritta al Presidente. In caso di dimissioni, o di cessazione dalla carica per altro motivo, di uno o più membri della Assemblea il Presidente, sentiti i Vicepresidenti, individua il candidato subentrante nella lista di candidati della quale il membro cessato faceva parte sino ad esaurimento della lista e, facendo applicazione dei criteri di cui all’art. 10.3 dello Statuto di +Europa, chiede ai subentranti se intendano accettare la carica e ne proclama l’elezione.
1.9. L’Assemblea può sfiduciare il Presidente dell’Assemblea con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in una riunione convocata su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell’Assemblea con questo solo punto all’ordine del giorno. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, subentra il Vicepresidente vicario, che convoca immediatamente un’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 2 – Convocazione e ordine del giorno
2.1. L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno 2 (due) volte l’anno, mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all’indirizzo comunicato dai membri al momento dell’iscrizione a +Europa (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto), almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere effettuata con soli otto giorni di anticipo. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, della riunione nonché l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da trattare e il regolamento dell’Assemblea.
2.2. 1/3 dei membri della Assemblea può chiedere l’inserimento di uno o più materie da trattare alla prima Assemblea utile. In tal caso se la richiesta è formulata quando la assemblea è già stata convocata, e in ogni caso entro il decimo giorno antecedente la riunione ordinaria (e non di urgenza), le materie sono poste alla fine dell’ordine dei lavori e la Presidenza ne dispone la trattazione al termine della riunione compatibilmente con l’andamento dei lavori.
2.3. L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente sulla base di una richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei membri dell’Assemblea. In tal caso il Presidente convoca l’Assemblea entro cinque giorni e include nell’ordine del giorno gli argomenti di cui alla motivata richiesta.
2.4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario, dal Vicepresidente o dal membro più anziano.
2.5. È sempre consentita la possibilità di partecipazione da remoto. Le riunioni della Assemblea sono pubbliche salvo che la trattazione a porte chiuse di un punto all’ordine del giorno sia stata preventivamente decisa. Le deliberazioni aventi ad oggetto l’elezione a cariche della Associazione sono adottate a scrutinio segreto.
Art. 3 – Ordine dei lavori
3.1. L’ordine dei lavori – ovvero il programma dettagliato di svolgimento dei lavori dell’assemblea con indicazione di orari presuntivi ed eventuali termini - è comunicato ai componenti dell’Assemblea almeno 72 ore prima dell’inizio della riunione.
3.2. Le proposte di modifica dell’ordine dei lavori possono essere proposte da almeno 15 componenti dell’Assemblea, ciascuno dei quali può presentare una sola proposta di modifica.
3.3. La Presidenza dell’Assemblea decide le modalità di discussione e votazione delle proposte di ordine dei lavori.
3.4. L’ordine dei lavori è approvato a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 4 – Diritto di intervento
4.1. I componenti dell’Assemblea hanno diritto di intervenire su ciascun punto all’ordine del giorno, nell’ambito dei tempi complessivamente disponibili e del numero degli argomenti in discussione. Il Presidente dell’Assemblea su questa base stabilisce la durata degli interventi – comunque non superiore a 10 minuti - e il loro ordine, avendo cura di assicurare il massimo pluralismo delle posizioni espresse nel dibattito. I componenti dell’Assemblea possono trasferire a un altro componente il proprio tempo di intervento, per consentire a esso un tempo di parola ulteriore.
4.2. Il Presidente dell’Assemblea può decidere insindacabilmente di autorizzare nella discussione interventi di durata superiore, di ospiti ovvero componenti dell’Assemblea o della Direzione.
4.3. I componenti eletti dell’Assemblea possono chiedere la parola per richiamo al regolamento in ogni momento della seduta. La parola viene concessa immediatamente al termine dell’intervento in corso.
Art. 5 – Deliberazioni dell’Assemblea
5.1. L’Assemblea delibera sui temi a essa assegnati dall’articolo 10.5 dello Statuto:
5.1.1. approva il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Tesoriere in conformità alla normativa vigente;
5.1.2. può, tra un Congresso e il successivo, su proposta della Direzione o di 2/5 dei membri della Assemblea, con voto a maggioranza dei 2/3 dei presenti, modificare e integrare lo Statuto a condizione che le proposte di modifica o integrazione siano state inserite all’ordine del giorno e siano state comunicate ai membri dell’Assemblea con un anticipo di almeno 15 giorni;
5.1.3. approva il Regolamento congressuale (recante la disciplina anche delle modalità di svolgimento dei suoi lavori), il Regolamento della Assemblea e ogni altro Regolamento che ritenga opportuno, nel rispetto del presente Statuto a maggioranza dei 2/3 dei presenti;
5.1.4. E. legge tra i propri membri la Presidenza dell’Assemblea: il Presidente e, successivamente, con distinta votazione due Vicepresidenti, di cui il primo eletto con funzioni di vicario;
5.1.5. elegge il Collegio dei revisori e il Collegio di garanzia;
5.1.6. ratifica, su proposta della Direzione, l’adesione dei Soggetti Federati;
5.1.7. stabilisce la misura della contribuzione a +Europa per gli eletti nelle istituzioni amministrative, regionali, politiche ed europee.
5.1.8. decide sugli appelli contro le decisioni del Collegio di garanzia di cui all’art. 20.10; 5.1.9. delibera su quant’altro non attribuito ad altri organi dalla legge o dallo Statuto.
5.2. Il Segretario di +Europa, il Presidente di +Europa o almeno 20 tra componenti dell’Assemblea e della Direzione possono depositare mozioni e ordini del giorno entro il termine stabilito dall’ordine dei lavori. La Presidenza decide sull’ammissibilità delle mozioni e degli ordini del giorno presentati, e stabilisce i tempi e le modalità per la loro illustrazione e discussione.
5.3. Per mozione si intende un documento politico di carattere generale e strategico: di conseguenza ciascun componente dell’Assemblea può firmare una sola mozione. Per ordine del giorno si intende un documento di carattere specifico e tematico: di conseguenza ciascun membro dell’Assemblea può firmare più di un ordine del giorno.
5.4. Il Segretario di +Europa, il Presidente di +Europa, il Tesoriere o almeno 20 tra componenti dell’Assemblea e della Direzione possono presentare proposte di emendamento alle mozioni e agli ordini del giorno. Ciascun componente dell'Assemblea può presentare una sola proposta di emendamento, anche complessivo, ai documenti presentati. Vengono messi in votazione prima gli emendamenti e poi il testo eventualmente emendato.
5.5. Il Presidente dell’Assemblea, qualora il primo presentatore sia d’accordo, può ammettere un documento alla votazione per singole parti.
Art. 6 – Elezione degli organi statutari
6.1. Per l’elezione degli organi statutari di competenza dell’Assemblea il voto è a scrutinio segreto, anche con modalità di voto a distanza.
6.2. Per l’elezione del Presidente dell’Assemblea ciascun componente dell’Assemblea può esprimere una sola preferenza. È proclamato Presidente dell’Assemblea il candidato che abbia ricevuto la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, è proclamato Presidente dell’Assemblea il più anziano di età.
6.3. Per l’elezione dei Vicepresidenti dell’Assemblea ciascun componente dell’Assemblea può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due candidati che abbiano ricevuto la maggioranza delle preferenze. In caso di parità, sono proclamati Vicepresidenti i più anziani di età. È nominato vicario quello dei Vicepresidenti che ha ottenuto il numero di preferenze superiore. In caso di parità, è nominato vicario il più anziano di età.
6.4. Per l’elezione dei tre membri effettivi e due supplenti del Collegio di garanzia, le liste di cui all’articolo 20.4 dello Statuto, devono essere presentate entro il termine fissato dall’ordine dei lavori e devono essere sottoscritte da almeno 15 componenti dell’Assemblea. La proclamazione dei membri effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio di Garanzia avviene secondo le modalità stabilite nel citato articolo 20.4. In caso di morte, dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, dalla carica di un membro del Collegio di Garanzia, la carica è assunta dal membro supplente della sua stessa lista, o dal membro supplente della lista concorrente se ciò fosse necessario per assicurare il rispetto dell’art. 8.3 dello Statuto (considerato che per gli organi composti di tre persone la proporzione fra generi ivi indicata si intende ridotta a 1/3). In caso di morte, dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, dalla carica di due membri del Collegio di Garanzia, la loro carica è solo temporaneamente assunta dai membri supplenti (tratti dalle liste, se del caso, anche nel rispetto dei rapporti di genere, secondo il comma che precede), sino alla prima Assemblea utile, quando si procede alla loro sostituzione mediante votazione di liste concorrenti di non più di tre membri, indicati nell’ordine con alternanza di genere. Da ciascuna delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi, sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono ivi elencati, i due membri effettivi e i due nuovi supplenti (se del caso, anche nel rispetto dei rapporti di genere, secondo il comma che precede). La presidenza del Collegio resta in capo al Presidente a meno che non si sia resa necessaria anche la sua sostituzione, in tal caso il Collegio, non appena costituito ad opera del suo membro più anziano, nomina, al proprio interno, il Presidente In caso di morte, dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, dalla carica dei tre membri del Collegio di Garanzia il Presidente dell’Assemblea convoca l’Assemblea affinché si proceda ai sensi dell’art. 20.4 dello Statuto.
6.5. Per l’elezione dei tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori, le liste di cui all’articolo 19.3 dello Statuto, devono essere presentate entro il termine fissato dall’ordine dei lavori e devono essere sottoscritte da almeno 15 componenti dell’Assemblea. La proclamazione dei membri effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio dei Revisori avviene secondo le modalità stabilite nel citato articolo 19.3. In caso di morte, dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, dalla carica di un membro del Collegio dei Revisori, vale la medesima disciplina, come stabilita dal precedente art. 6.4 c.3, del Collegio di Garanzia. Art. 7 – Modifiche del Regolamento 1. Le proposte di modifica al presente Regolamento devono essere presentate prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea, devono essere sottoscritte da almeno 15 componenti dell’Assemblea e sono immediatamente inviate, se giudicate ammissibili, dal Presidente a tutti i componenti dell’Assemblea stessa. 2. Il Presidente disciplina la discussione e la votazione sulle proposte di modifica del Regolamento, prevedendo tempi e modi dell’illustrazione da parte dei proponenti e degli interventi favorevoli e contrari. 3. Il Regolamento è disponibile online sul sito di Più Europa e allegato alla convocazione dell’Assemblea insieme all’ordine del giorno.