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Decisione sul ricorso a prima firma Crivellini

Di seguito la decisione, votata all'unanimità dall'Organo di garanzia, sul ricorso a prima firma Crivellini.

 

La Commissione di Garanzia, composta dal Presidente Gianfranco Spadaccia e dai componenti Francesco Cottafavi, Irene Abigail Piccinini e Valentina Prodon si è riunita nei giorni Venerdì 1 marzo e venerdì 8 marzo per esaminare il ricorso presentato da Giulia Crivellini e Marco Cappato e altri cinque firmatari.

Il ricorso fa riferimento ad “una serie di fatti” avvenuti nella giornata conclusiva del Congresso di +Europa che “evidenzierebbero comportamenti non in linea con il libero esercizio della democrazia interna e quindi il pieno godimento dei diritti politici personali degli iscritti individuali”. Per documentare i fatti il ricorso cita una serie di cronache giornalistiche e dichiarazioni registrate dalle quali “risulterebbe che un consistente numero di decisioni di iscrizione non sia dovuto alla genuina volontà di partecipazione democratica diretta e di libero esercizio di una convinzione politica bensì a dinamiche avulse dal principio statutario della partecipazione individuale alla presa di decisioni del soggetto politico +Europa”. Viene in particolare denunciata “la predisposizione di una organizzazione (offerta di pullman, vitto e alloggio) a vantaggio unicamente di alcuni iscritti (e a discapito di altri) che ha concretizzato una violazione degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l’uguaglianza dei diritti degli associati, con conseguente alterazione del gioco democratico”.

I ricorrenti chiedono alla commissione:

a) di individuare eventuali responsabili del “voto inconsapevole di decine o centinaia di persone” e di comunicare le proprie decisioni all’Assemblea al fine di “tutelare il buon nome dell’Associazione”;

b) la convocazione di un nuovo congresso entro l’anno;

c) prendere provvedimenti “per i quali il voto sia consentito solo a chi è iscritto individualmente senza possibilità di deroga, ed eventualmente che sia preventivamente registrato a partecipare”;

d) prendere provvedimenti “perché ogni tipo di agevolazione sia messa obbligatoriamente a disposizione di tutti gli iscritti senza alcun tipo di discriminazione”.

In via preliminare la Commissione di Garanzia deve valutare se, nell’esame del ricorso, debba avvalersi delle competenze che le sono state attribuite dallo Statuto provvisorio approvato dal Consiglio Generale di +Europa prima della convocazione del Congresso di Milano, o se per effetto del congelamento degli organi assembleari, deciso dalla prima Assemblea di +Europa, possa e debba invece decidere sulla base delle competenze e dei poteri attribuiti al Collegio di Garanzia previsto dallo statuto approvato dal Congresso.

A questo proposito la Commissione ritiene che il congelamento abbia determinato il conferimento alla Commissione dei compiti e dei poteri assegnati dallo Statuto al Collegio di Garanzia.

È infatti vero che l’Assemblea non ha nominato i tre membri del Collegio nei modi previsti dallo Statuto, ma è altrettanto vero che l’Assemblea “può, tra un congresso e il successivo, modificare e integrare lo Statuto” ed è pertanto ragionevole ritenere che, con il congelamento, abbia disposto una temporanea modalità di nomina del Collegio di Garanzia diversa da quella statutariamente prevista, sicché d’ora in avanti ci si riferirà alla Commissione/Collegio.

I ricorrenti non hanno avviato un’azione disciplinare contro uno o più associati determinati ai sensi dell’art. 20.5, ma hanno invocato l’esercizio del potere di vigilanza della Commissione/Collegio “sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti” ai sensi dell’art. 20.4 dello Statuto, nell’assunto che l’organizzazione da parte di sconosciuti della partecipazione al Congresso a vantaggio non di tutti ma solo di alcuni iscritti avrebbe concretato una violazione degli articoli statutari che promuovono l’effettività del rapporto associativo e la democraticità della vita interna (art. 1 c. 2 n. 2), la libertà e la volontarietà dell’adesione (art. 1) e una violazione addirittura dell’art. 3 che individua la democrazia tra gli obiettivi fondamentali di cui +Europa si fa promotrice.

Lo Statuto disegna un “potere di vigilanza” della Commissione/Collegio destinato ad essere esercitato, ex art. 20.4 n. 2, in via ordinaria nei confronti degli organi di +Europa (Segretario, Direzione, Assemblea, Congresso) ed è evidente che i comportamenti cui fa riferimento il ricorso non sono stati messi in atto dagli organi di +Europa ma da altri soggetti. Per altro sulle responsabilità di questi altri soggetti e sulle eventuali violazioni denunciate dal ricorso (che sembrerebbero consistere nell’utilizzazione gratuita dei pullman e in alcuni casi nel pagamento di vitto e alloggio) la Commissione non può non rilevare che esse sono dedotte da testimonianze solo indirette, senza l’indicazione di nomi e cognomi, o desunte da cronache giornalistiche. L’unica responsabilità politica cui si fa riferimento nel ricorso è quella di Bruno Tabacci, il quale ha rivendicato, in qualità di capolista di “Stiamo Uniti in Europa”, di aver organizzato, come era suo diritto, la partecipazione al congresso dei sostenitori della lista. Nonostante questi comportamenti siano attribuiti dai ricorrenti solo a questa Lista, va osservato che i due pullman che hanno fatto scandalo, perché arrivati proprio al momento del voto davanti alla sede del congresso, avevano trasportato un gruppo di socialisti toscani, in particolare di Pisa e Prato, che avevano partecipato alla campagna elettorale di +Europa nella consultazione del 4 marzo in particolare a sostegno della candidatura in quella circoscrizione di Della Vedova. L’interesse dei socialisti, sollecitato dai dirigenti di +Europa, era stato testimoniato del resto nei giorni del congresso dalla presenza di alcuni loro esponenti (tra i quali Enrico Boselli e Gerardo Labellarte).

A fronte di eventuali anomalie nella vita associativa del partito, per quanto non riconducibili né ad associati determinati né ad organi statutari, il potere di vigilanza della Commissione/Collegio può e deve essere esercitato, certamente nei limiti previsti dallo Statuto, cioè nelle forme dei richiami o delle indicazioni di indirizzo, rivolte agli organi di +Europa affinché essi – nell’ambito dei rispettivi poteri –

intervengano in concreto su Statuto e Regolamenti così come del resto il ricorso chiede che sia fatto: compito che la Commissione/Collegio si accinge a svolgere.

Considerazioni e indicazioni di indirizzo rivolte alla Direzione e alla Assemblea di +Europa derivanti dall’esame e dalla decisione sul ricorso.

La Commissione/Collegio non può esimersi dal rilevare, sulla base delle testimonianze indirette, che alcune anomalie sembrano essersi verificate nel momento conclusivo del congresso di Milano. Tali anomalie, che non ne inficiano il grande successo democratico (oltre duemilacinquecento partecipanti, duemilatrecento votanti, una sala sempre affollata anche nelle sedute notturne) e non ne alterano la legittimità delle deliberazioni, non consistono tanto nelle forme che si sono scelte nell’organizzare la partecipazione collettiva dei sostenitori dei diversi candidati e delle diverse liste, quanto nell’organizzazione di adesioni che non appaiono direttamente o esclusivamente dedicate all’attività politica di +Europa e alle sue scelte congressuali.

Al fine di evitare ogni equivoco, prima di formulare alcune considerazioni e alcune indicazioni di indirizzo da rivolgere agli organi statutari competenti, sono necessarie alcune premesse.

  1. 1)  Il Congresso di Milano era un congresso a cui avevano diritto di partecipazione e di voto gli iscritti, senza l’intermediazione di deleghe: una eccezione rispetto ai congressi dei partiti di tutta Europa, finora praticata e vissuta dal solo Partito Radicale. Al Congresso partecipavano tre candidati alla segreteria politica e ben sette liste per l’elezione dell’Assemblea ed era fuori discussione il diritto dei contendenti di svolgere prima e durante il congresso la loro campagna elettorale e anche di organizzare la partecipazione al voto dei propri sostenitori e simpatizzanti. Il pullman è solo un mezzo per raggiungere a prezzi contenuti un congresso per chi si trovava lontano da Milano. Parlare di discriminazione a danno di chi non ha potuto usufruirne sarebbe ammissibile, come si è già sostenuto, solo se ad organizzare queste forme di partecipazione fossero stati gli organi di +Europa e non coloro che si affrontavano con candidati e liste diversi in una competizione democratica. Allo stesso modo sarebbe sbagliato, a causa della scelta della sede del Congresso, parlare di discriminazione a vantaggio di quei competitori che avevano la maggior parte dei loro sostenitori presenti in forme organizzate nel nord d’Italia, in Lombardia o nella stessa città di Milano.
  2. 2)  Va ribadito che in nessun voto democratico esiste un seggio elettorale che possa arrogarsi il diritto di accertare il grado di consapevolezza di quanti esercitano legittimamente il loro diritto di voto. Senza contare che nessuna testimonianza dimostra che vi siano stati iscritti che pensassero di svolgere una attività diversa dal voto in un Congresso di +Europa. Si può sostenere che fossero scarsamente motivati, non che fossero inconsapevoli.

3) Va ricordato che +Europa è un soggetto politico federale, in cui sono rappresentati al suo interno altri soggetti politici che hanno vita e organizzazione autonoma (i tre soggetti promotori: Radicali Italiani, Centro Democratico e Forza Europa), ed aperto alla federazione di altri soggetti organizzati. Uno dei postulati del ricorso afferma in più occasioni che le sole iscrizioni legittime sarebbero quelle “individuali” contrapposte alle “iscrizioni collettive”, intendendosi per collettive quelle raccolte e trasmesse dai gruppi tematici e territoriali o dai soggetti federati. Si tratta di una interpretazione sbagliata e falsa della norma statutaria perché al momento della formulazione dello statuto provvisorio è stato più volte chiarito che per “iscrizioni individuali” dovessero intendersi le iscrizioni dirette a +Europa per distinguerle dalle iscrizioni a ciascuno dei tre soggetti promotori che, fino a quel momento, era stata l’unica possibile forma mediata e indiretta di adesione e partecipazione (e a cui corrispondeva una organizzazione verticistica limitata a pochissime persone). È pertanto normale che nella vita associativa federale sia i gruppi di +Europa, sia i soggetti promotori o federati si attivino per raccogliere adesioni e iscrizioni individuali dirette al soggetto politico federale.

Ciò premesso e chiarito, le anomalie che abbiamo rilevato non riguardano comportamenti illegittimi ma vanno piuttosto valutati sul metro della opportunità o della inopportunità e derivano da culture politiche diverse, da abitudini e tradizioni diverse (si pensi alla differenza fra chi vive la propria politica sul territorio e la affida soprattutto alla rappresentanza elettorale regionale o locale e chi invece pratica prevalentemente ed esclusivamente campagne politiche nazionali finalizzate a conseguire precisi obiettivi di riforma). Se si vuole difendere e rafforzare l’unità nella diversità che si è realizzata con +Europa, è sbagliato sia enfatizzare l’importanza di ciò che è accaduto che porta inevitabilmente ad affermazioni di incompatibilità, sia sottovalutarla e considerarla normale con l’effetto di impedire ogni sforzo per superarla nel futuro.

La Commissione/Collegio pertanto, in accoglimento della richiesta di cui alla lettera c) del ricorso, si permette di richiamare l’attenzione della Direzione di +Europa su alcune proposte che si sente di formulare.

a) Va considerata l’opportunità di ripensare le modalità di svolgimento del Congresso. Quando gli iscritti superano una certa cifra, è probabilmente difficile prevedere la loro partecipazione diretta. I problemi che abbiamo conosciuto di fronte alla cifra di poco più di cinquemila iscritti si moltiplicherebbero enormemente se la cifra si raddoppiasse o triplicasse. Sarebbe troppo bassa per pensare a forme di partecipazione di massa come le primarie ma troppo alta per prevedere una efficace forma di partecipazione diretta degli aventi diritto.

Un’ipotesi di riforma dello Statuto potrebbe prevedere una fase precongressuale caratterizzata da un dibattito da svolgersi in assemblee e per via telematica, sulla base di documenti comuni, da concludersi con il voto di tali documenti e l’elezione on linedei componenti di un’assemblea congressuale.

b) L’esperienza che abbiamo avuto di numerosi iscritti in luoghi dove +Europa alle elezioni politiche ha avuto meno voti, e di iscrizioni relativamente esigue rispetto alle percentuali di voti che invece la stessa lista ha ottenuto in alcune città del centro e del nord, suggerisce inoltre l’introduzione per gli iscritti di un voto ponderato da mettere proporzionalmente in relazione con i risultati elettorali ottenuti.

Sono alcune prime proposte che la Commissione/Collegio ritiene di dover fare nella convinzione tuttavia che i presupposti necessari perché esse possano funzionare devono essere ricercati nel rispetto dell’altro e delle sue diversità e attraverso il dialogo anziché nella sottolineatura delle differenze e nella ricerca delle incompatibilità come purtroppo è avvenuto nella fase immediatamente precedente la convocazione del congresso e in quella immediatamente successiva.

Quanto alla richiesta di cui alla lettera a) del ricorso la Commissione/Collegio, in mancanza di un’azione disciplinare diretta nei confronti di uno o più associati individuati proposta ai sensi dell’art. 20.5 dello Statuto, non ritiene di poter esercitare i poteri ispettivi e di indagine che le vengono richiesti.

La Commissione/Collegio apprezza il fatto che i ricorrenti non abbiano avanzato richieste di misure disciplinari, perché se le fosse stato richiesto non si sarebbe sentita di formulare proposte in tal senso, nella convinzione che si tratterebbe di una soluzione inaccettabile non solo per dei libertari ma anche per dei liberali. Alcuni componenti della Commissione negli organi dirigenti di +Europa, infatti, quando si è trattato di approvare il Collegio di Garanzia, hanno proposto una moratoria delle misure disciplinari, la cui previsione è stata ritenuta necessaria al fine di accedere alla richiesta del 2 per 1000.

Quanto alla richiesta di cui alla lettera b) la misura appare chiaramente esorbitante dai poteri che lo Statuto conferisce al Collegio.

Quanto infine alla richiesta di cui alla lettera d) essa è esorbitante dai poteri che lo Statuto conferisce al Collegio; in ogni caso la Commissione/Collegio si è espressa al riguardo nelle premesse in particolare 1) e 3) ed ha comunque assunto al riguardo le iniziative di proposta alla Direzione già illustrate.

 

Gianfranco Spadaccia

Irene Abigail Piccinini

Valentina Prodon

Francesco Cottafavi

 

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