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Legge Severino: rafforzamento della presunzione di innocenza

LEGGE SEVERINO: STATO DI DIRITTO E PRESUNZIONE DI INNOCENZA

La “legge Severino”  disciplina l’eleggibilità, la candidabilità e la decadenza di parlamentari e amministratori locali sottoposti a procedimenti penali.

Parlamentari, europarlamentari e  membri del governo non possono essere candidati - oppure decadono dalla carica - se, anche in corso di mandato, siano stati condannati in via definitiva a una pena superiore a due anni per delitti gravi di mafia e terrorismo, per delitti commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per reati per cui è prevista la reclusione non inferiore ai quattro anni.

Gli amministratori locali (regionali, provinciali e comunali) non possono essere candidati se siano stati condannati in via definitiva per delitti di mafia e terrorismo e per reati di corruzione e concussione; o se abbiano riportato condanna definitiva superiore ai due anni per delitti non colposi; o se abbiano subito una misura di prevenzione con provvedimento definitivo. 

La legge prevede inoltre la decadenza o la sospensione degli amministratori locali anche nel caso in cui abbiano riportato condanna non definitiva per gli stessi casi di cui sopra; la sospensione cessa solo nel caso in cui vengano assolti nel successivo grado di giudizio.

I parlamentari e gli amministratori locali incandidabili, dopo una sentenza di condanna definitiva, rimangono sospesi per una durata temporale variabile, sulla base della sentenza di condanna, ma in ogni caso non inferiore a sei anni.

La legge è dunque applicabile anche retroattivamente sicché possono subire la incandidabilità o la decadenza anche persone che hanno commesso il reato molti anni prima (quando, oltretutto, queste conseguenze non erano previste né prevedibili) e il cui processo però si conclude durante il loro mandato[1].

Inoltre la legge, laddove dispone la decadenza o la sospensione in caso di condanna non definitiva, viola il principio della presunzione di innocenza: quante volte abbiamo visto condanne in primo grado trasformarsi in più meditate assoluzioni in appello ? Intanto però le vite personali e politiche delle persone sono irrimediabilmente distrutte.

Se leggi bene, poi, ti accorgi che la Legge è più severa verso gli amministratori locali (che possono essere colpiti anche in caso di sentenza di condanna di primo grado) che nei confronti del parlamentari (per il quali occorre la condanna definitiva): perché questa differenza di trattamento ingiustificata[2]? Senza contare che gli amministratori locali sono grandemente esposti al rischio di rispondere, penalmente, per reati commessi da funzionari il cui operato non possono controllare direttamente.

Anche quando la legge dispone l’incandidabilità o la sospensione in caso di condanna in via definitiva occorre chiedersi: perché questo automatismo necessario e implacabile ? Queste stesse misure, anche prima della approvazione della Legge Severino, ben potevano, e tuttora possono, essere disposte dal giudice, alla fine del processo, con la sentenza di condanna alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. Tuttavia un conto è una sentenza della magistratura che ha ben esaminato e ponderato i comportamenti che hanno originato la condanna, e che decide caso per caso se infliggere anche – valutate tutte le circostanze con buon senso e ragionevolezza – la interdizione dai pubblici uffici (che determina, appunto, incandidabilità e decadenza dalle cariche).

Altro conto è invece fare a meno di qualsiasi valutazione specifica e applicare indiscriminatamente ea qualunque caso e circostanza l’incandidabilità e la decadenza: così facendo viene meno qualsiasi considerazione sulla persona, e la sua carica politica o amministrativa viene travolta in modo automatico e inesorabile.

Così al centro della giustizia non sta più la persona. La Legge Severino infatti esprime diffidenza e disprezzo per le persone che ricoprono cariche politiche e amministrative e muove dal sospetto della loro colpevolezza “a prescindere”, anche a prescindere dagli esiti dei processi.

 

SE VUOI SAPERNE DI PIU’

Clicca qui se vuoi leggere il quesito referendario e la legge che verrebbe interamente abrogata in caso di vittoria dei SI’

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Clicca qui se vuoi vedere e ascoltare l’intervista di un giurista di ITALIASTATODIDIRITTO sul referendum

 

 

[1]  E’ vero che secondo la Corte Costituzionale la sospensione prevista dalla Legge Severino non sarebbe una sanzione penale, soggetta al principio dell’irretroattività, ma una regola di diritto civile a tutela dell’ordine pubblico, che pertanto può anche essere retroattiva. Ma dietro al formalismo resta il fatto che la Legge prevede delle conseguenze del reato che potevano non essere previste al momento della sua commissione.

 

[2] Anche in questo caso la Corte Costituzionale ha ritenuto che esista una oggettiva diversità di status e di funzioni tra i due incarichi, quindi non sia possibile configurare una disparità di trattamento. E’ tuttavia interessante notare che entrambi i casi esaminati dalla Corte Costituzionale (su ricorsi del Sindaco di Napoli De Magistris e del Presidente della Regione Campania De Luca) hanno proprio visto gli interessati condannati in primo grado, assolti in appello e, nel frattempo, (ingiustamente) sospesi dalle rispettive cariche.


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