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Gestione europea delle emergenze sanitarie

Il 17 aprile scorso il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla «Azione coordinata dell’UE per lottare contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze». Il Parlamento «ricorda che questa crisi (…) non dovrebbe essere la rovina di tutti; esprime la sua ferma intenzione di fare tutto il necessario affinché l'Unione e i suoi cittadini possano uscire dalla crisi e invita tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad avvalersi immediatamente di tutte le disposizioni pertinenti dei Trattati e ad agire di conseguenza in uno spirito di solidarietà». Inoltre «suggerisce che tale strategia potrebbe comprendere la proposta di conferire maggiori poteri all'Unione in caso di minacce per la salute transfrontaliere, con strumenti nuovi e potenziati intesi ad assicurare che in futuro l'Unione possa agire senza indugio per coordinare la risposta a livello europeo, indirizzare le risorse necessarie lì dove siano maggiormente richieste, che si tratti di risorse materiali (ad esempio, mascherine, respiratori e farmaci) o finanziarie, e consentire la raccolta di dati standardizzati e di qualità».

Persino nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che dal 1° febbraio di quest’anno è diventato uno Stato terzo rispetto all’UE, si manifestano iniziative per accedere alla cooperazione sanitaria dell’UE al tempo del “Coronavirus”, in particolare al sistema di allarme rapido e di risposta alle emergenze (EWRS).

Emerge sempre più chiaramente la necessità di una organica forza europea di prevenzione e intervento rapido per emergenze transnazionali in materia sanitaria. L’organismo va raccordato con quelli esistenti e operanti in campo medico e di protezione civile (ECDC, ERCC ecc.) anche al fine di razionalizzarne e rendere interoperabili le rispettive competenze così come le banche dati, anche nazionali.

La sua realizzazione può esser prevista secondo tempi e basi giuridiche diversi, cui corrispondano modalità di sua efficacia crescente.

Quanto alle differenti tempistiche di creazione e affinamento di un tale organismo, si può procedere:

a) anzitutto, e rapidamente, con un’evoluzione dell’integrazione “comunitaria” senza cambiare i Trattati dell’UE e coinvolgendo almeno alcuni fra i suoi Stati membri;

b) in tempi contenuti, ma non rapidi, realizzando una modifica del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) che estenda l’innovazione a tutti gli Stati membri;

c) infine, nel medio termine e coinvolgendo nelle modifiche anche il Trattato sull’Unione europea (TUE), introducendo una struttura sanitaria di stampo federale, adeguatamente finanziata.

Quando alle differenti basi giuridiche tramite le quali realizzare l’organismo, la proposta chiede che:

a) a Trattati istitutivi dell’UE invariati, l’Italia si faccia promotrice di una cooperazione rafforzata (artt. 326 ss. TFUE) assieme ad almeno altri 8 Paesi membri – ma allargabile «in qualsiasi (…) momento» anche a ulteriori Stati membri (art.328.1, TFUE) e addirittura a Paesi terzi (come in altro campo accade col “sistema Schengen”) – che estenda e rafforzi significativamente le attuali deboli competenze dell’UE specificamente previste in materia di sanità pubblica e salute umana (artt. 4.2 lett. k, 6 lett. a, 168 TFUE), senza ignorare le connesse competenze di protezione civile europea (artt. 6 lett. f e 198 TFUE).

È utile ricordare, a chi ritenesse lo strumento eccessivamente “debole”, quante assai significative cooperazioni rafforzate vedono oggi la partecipazione dell’Italia: anzitutto proprio la cooperazione di Schengen in tema di frontiere nazionali; quindi le cooperazioni sulla Procura europea, sul Tribunale europeo dei brevetti, sull’imposta armonizzata relativa alle transazioni finanziare, su separazioni e divorzi transnazionali e sulla disciplina dei rapporti patrimoniali fra coniugi;

b) con modifiche del solo TFUE, si trasferisca l’intero ambito della «sanità pubblica», debolmente disciplinato dall’art. 168 TFUE con l’attribuzione all’UE di poteri di incoraggiamento, completamento e sostegno di compiti che rimangono sostanzialmente nazionali, a una generale competenza concorrente fra Stati membri e istituzioni UE, potendosi così far agire in materia il principio di sussidiarietà verticale, secondo cui un'autorità di livello gerarchico superiore si sostituisce a una di livello inferiore quando quest’ultima, benché sia più vicina ai cittadini, non sia in grado di compiere, o di compiere nel modo più efficace, gli atti di governo necessari a provvedere alle esigenze della comunità;

c) con una ben più estesa riforma dei Trattati istitutivi dell’UE si proceda alla creazione di un “comparto sanitario europeo”, funzionante col sostegno di un bilancio UE dotato di reali e sufficienti «risorse proprie» (come d’altra parte già oggi in generale dispone l’art. 311, co. 2, TFUE) cosicché, senza duplicare ma anzi sottraendo parte dei tributi oggi di competenza dei Paesi membri, ripartisca i poteri in campo sanitario secondo principi federali e permetta in materia di salute pubblica anche la miglior organizzazione fra livello locale-regionale di ciascuno Stato membro dell’UE, livello nazionale e livello sovranazionale europeo in materia di prestazioni di servizi sanitari, di adeguata fornitura di dispositivi medicali, di predisposizione in via preventiva di appropriati e condivisi protocolli medici e logistici, della capacità di miglior loro applicazione alla specifica esigenza concreta che si manifesti.

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Tutto ciò premesso, chiediamo che, secondo i tempi, le basi giuridiche e i passaggi istituzionali sopra descritti, l’Italia si faccia promotrice della costituzione e organizzazione di un organismo comune dell’Unione, dotato di poteri effettivi per governare nella dimensione europea grandi emergenze sanitarie, pandemie e fenomeni corrispondenti.

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