Di Desideria Mini
Oggi la legge 40/2004 diventa maggiorenne. Diciotto anni fa, il 19 febbraio 2004, il Parlamento Italiano emanava la legge 40 sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) con l'obiettivo di impedirla più che di regolamentarla. Fortunatamente, in seguito a vari interventi della Corte Costituzionale la legge 40 è migliorata. Con la sentenza 151/2009 sono stati rimossi il limite di fecondare al massimo tre ovociti, l'obbligo di trasferire gli embrioni tutti assieme in utero e quindi, ma solo in parte, il divieto di crioconservazione. Con la sentenza 162/2014 sono state riammesse le tecniche eterologhe, seppur solo in caso di patologia che sia causa di infertilità o sterilità assolute ed irreversibili. Con le sentenze 96/2015 e 229/2015 sono stati rispettivamente riammessi l'accesso delle coppie fertili portatrici di malattie genetiche e la selezione degli embrioni, seppur al solo scopo di tutelare la salute della donna.
Purtroppo permangono ancora vari limiti. Fra questi: non sono contemplati l'accesso alla PMA e gli interventi sugli embrioni per perseguire finalità puramente preventive di malattie ereditarie nei futuri nati e terapeutiche dei figli già nati; single e coppie omosessuali non sono ammessi alla PMA; il consenso dopo la fecondazione dell'ovulo non è removibile; la gestazione per altri è illegale, anche quando altruistica e solidale.
Insomma, resta ancora tanto da fare per migliorare le cose, e +Europa lavorerà in questa direzione.
“Diagnosi Genetica Preimpianto” dopo diciotto anni di legge 40
Non è qui possibile ripercorrere tutti gli aspetti e tutta la storia della legge 40 ma, in questa occasione, vorrei parlare brevemente della diagnosi genetica preimpianto, sia confrontando la legislazione italiana con quella dei paesi esteri che affrontando il tema da un punto di vista etico.
I test genetici preimpianto (PGT) sono analisi eseguite sui globuli polari o su biopsie di cellule embrionali al fine di ricercare malattie monogeniche (PGT-M o PGD), anomalie cromosomiche strutturali (PGT-S o PGS), aneuploidie cromosomiche, cioè anomalie del numero di cromosomi (PGT-A) o compatibilità immunitaria (PGT-HLA).
In realtà la dicitura più nota al pubblico come "diagnosi genetica preimpianto", per gli addetti ai lavori si riferisce soltanto alla PGT-M.
Alla luce dei progressi della ricerca sembra possibile che in futuro le biopsie saranno sostituite dall'analisi del liquido del terreno di coltura e\o del liquido contenuto nel blastocele, la cavità dell'embrione allo stadio di blastocisti.
Nel momento in cui scrivo la selezione degli embrioni umani tramite i PGT è consentita nella maggior parte degli Stati del mondo e in tutti i paesi del Consiglio d'Europa. Nella maggioranza dei paesi lo scopo consentito dei PGT, unico o principale, è la prevenzione nei figli delle malattie monogeniche o cromosomiche di cui i potenziali genitori sono portatori o nel caso in cui si riscontri un numero anomalo di cromosomi negli embrioni formati in vitro.
In un più ristretto numero di paesi, fra i quali Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Svezia, Grecia, Irlanda e perfino la Polonia nell'Unione Europea, come pure Regno Unito, Norvegia, Turchia, Israele, Nuova Zelanda, lo stato di Vittoria dell'Australia, Emirati Arabi Uniti e Cina, i PGT sono ammessi, con modalità e limiti differenti, anche per la selezione dell'antigene leucocitario umano (HLA). Ciò permette di perseguire una finalità terapeutica: ottenere cellule staminali ematopoietiche, da estrarre da placenta o cordone ombelicale dopo il parto, immunocompatibili con una figlia o figlio minorenne che necessita di trapianto.
L'Irlanda è un paese a larga maggioranza cattolica e che da sempre ha avuto legislazioni fortemente orientate alla tutela della vita umana, a mio modo di vedere anche troppo conservatrici. Fino al referendum costituzionale del maggio del 2018 l'articolo 40.3.3. della Costituzione Irlandese proteggeva la vita del cosiddetto "non nato" e ciò rendeva non legalizzabile l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) se non per proteggere la vita della madre. Nonostante ciò, la Corte Costituzionale Irlandese nel caso giudiziario "Roche v. Roche and Others" del dicembre del 2009 aveva stabilito che gli embrioni in vitro non erano considerabili come "non nati". Sebbene il caso non riguardasse i PGT, tale sentenza ne aprì la strada.
Il fatto che i PGT siano ammessi anche in Israele conforta che definire queste tecniche pratiche di stampo nazista, come qualcuno accusa, è privo di senso.
In Italia, dopo la legge 40/2004, con le sentenze 96/2015 e 229/2015 della Corte Costituzionale l'accesso alla PMA alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche e, più in generale, la selezione degli embrioni sono stati riammessi, ma solo per evitare un grave pericolo per la salute psichica o fisica della donna in gravidanza e quindi per evitarle di dover ricorrere all'aborto nel caso previsto dalla legge 194/1978, articolo 6 punto b).
Tuttavia non andrebbe sottovalutata l'importanza della prevenzione delle malattie ereditarie nei futuri nati. In primo luogo i PGT, quando possibili, permettono di far nascere bambini che non sono affetti da malattie genetiche o cromosomiche.
I genitori vogliono il meglio per i loro figli e quando scelgono di ricorrere ai PGT lo fanno soprattutto per risparmiare loro inutili sofferenze e complesse terapie evitabili.
In secondo luogo i PGT, riducendo la frequenza della mutazione dannosa nella prima generazione (i figli), riducono la trasmissione della malattia ereditaria anche ai nipoti, pur non bloccandola del tutto.
Sostenere che dal momento della fecondazione c'è già un individuo e che quindi la selezione degli embrioni non sarebbe moralmente accettabile è falso.
Sebbene la vita biologica di un essere umano inizi indubbiamente al momento della fecondazione, l'esistenza di un individuo inizia quando il sistema nervoso centrale è sufficientemente formato. Del resto nella maggior parte degli Stati del mondo, Italia compresa, si riconosce che una persona è morta quando la neocorteccia e il tronco encefalico sono distrutti. Infatti, quando ciò avviene, è consentito estrarre gli organi per trapianto. Il cuore batte e anche gli altri organi funzionano ancora, il corpo è vivo ma la mente non c'è più. È la cosiddetta morte legale. Ma allora, se l'esistenza di una persona finisce con la distruzione della neocorteccia e del tronco encefalico, l'esistenza di una persona non può iniziare senza la comparsa di tali parti del sistema nevoso centrale. Purtroppo è difficile dire quando questo sia sufficientemente sviluppato da poter affermare di essere davanti ad un individuo. Ciò ha portato a feroci discussioni sul limite temporale entro cui sia giusto consentire l'IVG.
Molte legislazioni considerano che il feto raggiunge il minimo stadio di sviluppo che fornisce all'organismo umano possibilità di sopravvivenza al di fuori dell’utero fra le 22 e le 24 settimane di gravidanza.
La legge italiana 194/1978 è molto cauta. Non consente l'aborto come mezzo di limitazione delle nascite e quindi non ammette l'aborto eugenetico. Entro i primi 90 giorni di gravidanza consente l'IVG solo in caso di serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Dopo i primi 90 giorni consente l'IVG solo quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (articolo 6 punto b)) ma solo se non sussiste la possibilità di vita autonoma del feto oppure quando vi sia un grave pericolo per la vita della madre. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto l'aborto può essere eseguito solo in caso di grave pericolo per la vita della madre e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
Dato che nel feto il sistema nervoso centrale è già in parte formato ritengo condivisibili questi limiti.
Tuttavia la fecondazione in vitro surclassa completamente tutti questi problemi perché l'embrione viene trasferito in utero entro 6-7 giorni, quando non ha neanche un neurone. I primi neuroni si formeranno alcune settimane dopo, quando l'embrione è ormai impiantato in utero.
Per tutti questi motivi ritengo che ci siano validi motivi sia per allargare le maglie della legge 40, in modo da consentire l'accesso alla PMA e la selezione degli embrioni anche per le finalità preventive per i futuri nati e terapeutiche per i figli minorenni, che per introdurre le analisi genetiche preimpianto nei Livelli Essenziali di Assistenza nazionali.